Anabattismo: separazione della Chiesa dallo Stato
Uno dei motivi fondamentali nella persecuzione degli anabattisti fu la loro rivendicazione della separazione della chiesa dallo stato.
Basandosi sul concetto che la chiesa era formata solo da credenti, cioè da coloro che liberamente e responsabilmente, accoglievano la fede in Cristo e si impegnavano con il battesimo a seguirne gli insegnamenti come discepoli, non vi era spazio per una chiesa fondata sul battesimo dei neonati. Un battesimo che la legislazione imperiale del IV secolo (CTh. 16.1.2) imponeva alla nascita come rito obbligatorio di appartenenza, comune ed inscindibile, all’unico impero e alla sua unica chiesa, “cattolica” come “cattolico” cioè “universale” era l’Impero. Il battesimo era considerato come una “anagrafe sacramentale” che conteneva, indissolubilmente riuniti, gli effetti religiosi e civili.
Basandosi sul concetto che la chiesa era formata solo da credenti, cioè da coloro che liberamente e responsabilmente, accoglievano la fede in Cristo e si impegnavano con il battesimo a seguirne gli insegnamenti come discepoli, non vi era spazio per una chiesa fondata sul battesimo dei neonati. Un battesimo che la legislazione imperiale del IV secolo (CTh. 16.1.2) imponeva alla nascita come rito obbligatorio di appartenenza, comune ed inscindibile, all’unico impero e alla sua unica chiesa, “cattolica” come “cattolico” cioè “universale” era l’Impero. Il battesimo era considerato come una “anagrafe sacramentale” che conteneva, indissolubilmente riuniti, gli effetti religiosi e civili.
“Religiosi” a definire il cristiano, cioè il “fedele” soggetto alla giurisdizione ecclesiastica in materia di fede ma anche, a seguito della nomina dei vescovi a magistrati pubblici, negli eventuali riflessi civili e penali ad essa connessi (da cui l'Inquisizione, prima vescovile e poi universale).
“Civili” a definire il suddito a cui erano concessi, proprio in dipendenza all’appartenenza religiosa, alcuni diritti civili elementari, quelli di cui erano partecipi anche coloro che erano privi di diritti politici, come donne, fanciulli e schiavi.
“Civili” a definire il suddito a cui erano concessi, proprio in dipendenza all’appartenenza religiosa, alcuni diritti civili elementari, quelli di cui erano partecipi anche coloro che erano privi di diritti politici, come donne, fanciulli e schiavi.
Il passaggio, durante il IV e V secolo, dal tradizionale battesimo consapevole degli adulti all'obbligo del battesimo alla nascita richiese che l'innovazione venisse adeguatamente giustificata ed a questo pensarono i grandi padri della Chiesa, Ambrogio, Gerolamo e Agostino con la formulazione teologica del dogma del peccato originale.
L'affermazione da parte degli anabattisti che l’adesione a Cristo doveva essere una scelta individuale e consapevole rivendicava la libertà di coscienza mettendo in crisi uno stato ed una chiesa che fondavano da secoli il loro potere proprio sulla negazione della libertà religiosa e su una coercizione che era nel medesimo tempo civile e religiosa.
Il potere era talmente sensibile alle possibili conseguenze di una rottura dell’unità religiosa che sin dall’epoca teodosiana il ribattessimo era considerato un reato gravissimo che lo stato puniva con la pena di morte. Analogamente la Chiesa aveva istituito i "tribunali di fede", prima affidati ai Vescovi e poi all’Inquisizione, per ricercare e punire direttamente e autonomamente il dissidente (l’eretico). In caso di condanna a morte la Chiesa, facendosene mandante, imponeva però l’obbligo dell’esecuzione al potere civile.
Fu quindi proprio il ribattessimo che veniva amministrato ai credenti e che sottolineava la nullità di quello ricevuto da neonati, per volontà altrui e per interposta persona, la giustificazione che permise alle autorità civili e religiose di condannare a morte, senza necessità di alcun processo, tutti coloro che ribattezzavano o si facevano ribattezzare, in virtù di quanto era stato stabilito nel Codice Teodosiano e in quello Giustinianeo (CTh 16.6.6 e CJ 1.6.2.). Da qui l’opportunità per le autorità di definire questi cristiani con il termine ”anabattisti” che già comportava la loro condanna.
Fu quindi proprio il ribattessimo che veniva amministrato ai credenti e che sottolineava la nullità di quello ricevuto da neonati, per volontà altrui e per interposta persona, la giustificazione che permise alle autorità civili e religiose di condannare a morte, senza necessità di alcun processo, tutti coloro che ribattezzavano o si facevano ribattezzare, in virtù di quanto era stato stabilito nel Codice Teodosiano e in quello Giustinianeo (CTh 16.6.6 e CJ 1.6.2.). Da qui l’opportunità per le autorità di definire questi cristiani con il termine ”anabattisti” che già comportava la loro condanna.
Sono passati quasi cinquecento anni ma, oggi, a quanto è servito tutto questo sangue offerto da migliaia di cristiani “anabattisti” in nome della libertà di coscienza?
Siamo di fronte ad una compiuta separazione tra stato e chiesa che consenta l’esercizio di una vera libertà religiosa?
E in Italia …
· A quando l’approvazione della Legge sulla Libertà Religiosa che da anni giace dormiente in Parlamento?
· A quando l’approvazione delle Intese anch’esse in attesa da anni in Parlamento?
· A quando l’abrogazione della discriminante Legge n.1159 del 1929 per i culti non cattolici che, tra le varie norme, richiede che la nomina di un Pastore o Ministro di culto necessiti dell’approvazione da parte del Governo?
A Palermo, il 21-22 maggio 2010. si è tenuto il Convegno su “La rappresentatività delle confessioni religiose senza intesa”.
Troppe persone amanti delle libertà, e della libertà religiosa in particolare, sono oggi indotte, tra mistificazioni e spin mediatici, a guardare, con gli occhiali colorati dei pregiudizi, in casa altrui ma non in casa propria...!
E in Italia …
· A quando l’approvazione della Legge sulla Libertà Religiosa che da anni giace dormiente in Parlamento?
· A quando l’approvazione delle Intese anch’esse in attesa da anni in Parlamento?
· A quando l’abrogazione della discriminante Legge n.1159 del 1929 per i culti non cattolici che, tra le varie norme, richiede che la nomina di un Pastore o Ministro di culto necessiti dell’approvazione da parte del Governo?
A Palermo, il 21-22 maggio 2010. si è tenuto il Convegno su “La rappresentatività delle confessioni religiose senza intesa”.
Particolarmente interessante riteniamo l’intervento del Prof. Valerio Tozzi, (ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno) dal titolo "Le confessioni prive di intesa non esistono".
Il testo, che raccomandiamo ai nostri lettori e che conferma quanta poca libertà religiosa esista in Italia, può essere letto o scaricato al seguente indirizzo:
Il testo, che raccomandiamo ai nostri lettori e che conferma quanta poca libertà religiosa esista in Italia, può essere letto o scaricato al seguente indirizzo:
Troppe persone amanti delle libertà, e della libertà religiosa in particolare, sono oggi indotte, tra mistificazioni e spin mediatici, a guardare, con gli occhiali colorati dei pregiudizi, in casa altrui ma non in casa propria...!
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Notizie
Il COMUNICATO della FGEI
Scongiurare ogni estremismo garantendo a tutti la libertà di religione
senza privilegi per nessuno.
Scongiurare ogni estremismo garantendo a tutti la libertà di religione
senza privilegi per nessuno.
In un comunicato stampa diffuso ieri, il Consiglio della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), riunito a Roma l'11 gennaio 2011 ha ricordato che ad oggi in Italia manca una legge organica proprio sulla libertà religiosa. Di seguito il testo varato dal Consiglio FCEI:
"La Federazione delle chiese evangeliche crede fermamente che la libertà religiosa e il rispetto di tutte le fedi siano alla base di una società pacifica e civile, e sottolinea la stretta connessione tra libertà religiosa (di coscienza e di pensiero) e laicità. (...)
I diritti di chi crede, di chi crede diversamente dalla maggioranza e di chi non crede, sono diritti inderogabili e incoercibili, e in quanto tali sono tutelati anche dai più importanti strumenti di diritto internazionale, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
"La Federazione delle chiese evangeliche crede fermamente che la libertà religiosa e il rispetto di tutte le fedi siano alla base di una società pacifica e civile, e sottolinea la stretta connessione tra libertà religiosa (di coscienza e di pensiero) e laicità. (...)
I diritti di chi crede, di chi crede diversamente dalla maggioranza e di chi non crede, sono diritti inderogabili e incoercibili, e in quanto tali sono tutelati anche dai più importanti strumenti di diritto internazionale, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
Tuttavia, come espressione di alcune minoranze cristiane di questo paese, che da sempre sono impegnate nella promozione del diritto fondamentale alla libertà religiosa, riteniamo necessario ricordare che in Italia non esiste ancora una legge quadro che disciplini in modo organico questa materia.
Nel nostro tempo viviamo forti spinte 'identitarie' che provengono non solo da gruppi minoritari, ma anche da espressioni della cultura dominante. Queste spinte rischiano di minare la convivenza pacifica di società sempre più plurali. Come evangelici crediamo che il miglior viatico per scongiurare ogni estremismo o fanatismo sia quello di garantire a tutti la libertà di coscienza, di pensiero e di religione, senza privilegi per nessuno.
Siamo convinti che una reale fruizione dei diritti derivanti dalla libertà religiosa sia possibile solo nel quadro di una concreta applicazione della laicità, cioè della neutralità dello Stato nei confronti delle espressioni religiose, ma anche della sua non indifferenza, che si esprime nel rispetto per tutte le fedi religiose o convinzioni filosofiche.
Invitiamo dunque il Governo italiano a farsi paladino non solo della libertà religiosa a livello internazionale, ma anche di promuovere in Italia un'autentica cultura della laicità come sistema di garanzie della libertà di ciascuno".
(da Roma -NEV-, 12 gennaio 2011)
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